STATUTO DEL CENTRO DI RICERCA “GUIDO DORSO” PER LO STUDIO DEL PENSIERO MERIDIONALISTICO
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

  • Art. 1
    È costituita un’Associazione denominata “Centro di ricerca Guido Dorso per lo studio del pensiero
    meridionalistico”.
    L’Associazione ha sede in Avellino ed ha durata fino al 31 dicembre 2025, salvo proroga deliberata
    dall’Assemblea e svolge la propria attività in Regione Campania.

SCOPO SOCIALE E MEZZI DI ATTUAZIONE

  • Art. 2
    L’Associazione ha lo scopo:a. di ordinare e conservare il materiale documentario (periodici, fogli volanti, volumi, opuscoli, atti,
    relazioni, carteggi, documenti fotografici e iconografici) del Fondo Guido Dorso, trasferito in proprietà dalla
    famiglia alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano in data 25 aprile 1975; inoltre di raccogliere,
    ordinare e conservare il materiale documentario (periodici, fogli volanti, volumi, opuscoli, atti, relazioni,
    carteggi, documenti fotografici e iconografici) di tutte le componenti e le organizzazioni economiche, sociali
    e politiche del Mezzogiorno con particolare riguardo alla formazione del pensiero meridionalista e più in
    generale del movimento operaio e contadino;
    b. di promuovere la conoscenza e lo studio – condotto secondo criteri esclusivamente scientifici e con piena
    autonomia di orientamento – della storia, dell’economia e delle idee sociali del Mezzogiorno e delle
    componenti della sua formazione sociale e politica;
    c. di mettere a disposizione tutti i materiali, ordinati e organizzati, ai ricercatori, agli studiosi, agli studenti,
    alle Università e a tutti gli organismi di studio e di ricerca operanti nel Mezzogiorno;
    d. di offrire – anche attraverso l’eventuale pubblicazione di un bollettino periodico – a tutti gli interessati
    cataloghi e informazioni sulle consistenze delle organizzazioni similari nel Mezzogiorno e in Italia al fine di
    facilitare la ricerca e la conoscenza delle fonti;
    e. di promuovere e curare la pubblicazione di saggi, monografie, raccolte di testi, documenti, e bibliografie,
    conferendo specifici incarichi a studiosi prescelti;
    f. di coordinare e realizzare le ricerche attraverso l’attribuzione di borse di studio, premi e l’organizzazione di
    seminari e convegni, anche a carattere nazionale, su temi della società meridionale attinenti allo scopo del
    “Centro”, attendendo eventualmente alla pubblicazione degli Atti;
    g. di interessare alla vita e all’attività dell’Associazione, richiedendone la collaborazione, le forze politiche
    democratiche, le Amministrazioni locali, gli organismi culturali e gli enti economici e finanziari, nonché i
    privati cittadini e studiosi;
    h. gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico – professionale, qualificazione e perfezionamento,
    coordinamento delle attività culturali con gli Enti Locali, Regionali, Statali, Europei, pubblici e privati;
    i. esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in
    tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali.
  • Art. 3
    Nell’ambito dell’Associazione potranno essere istituiti “Centri” permanenti o provvisori di studio e ricerca
    purché rientrino nelle finalità dell’Associazione.
    Essa potrà sviluppare scambi culturali con altre associazioni e organizzazioni di ogni nazionalità e potrà
    altresì dare la propria collaborazione, cooperando con altri Enti pubblici o privati, nazionali e stranieri, per
    l’attuazione e lo sviluppo di ogni iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo sociale.
  • Art. 4
    L’Associazione non può svolgere attività con scopo diverso da quello scientifico e culturale e in specie
    l’esercizio di attività industriali e commerciali aventi scopo di lucro. Inoltre c’è il divieto di
    distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
    la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
    L’attività dei componenti degli organi sociali è gratuita.
    L’Associazione non potrà assumere impiegati o dipendenti salvo che per mansioni di segreteria o d’ordine.
    Ogni rapporto con studiosi, incaricati di attività di cui all’art. 2 comma “c”, sarà regolato come contratto di
    collaborazione e prestazione professionale autonoma.
  • ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
  • Art. 5
    Gli organi dell’Associazione sono:
    a. il Consiglio di Amministrazione;
    b. la Presidenza;
    c. l’Assemblea dei Soci.
  • d. il Comitato di Indirizzo
  • CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  • Art. 6
    Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, anche
    non associati; dura in carica tre anni ed è nominato dall’Assemblea.
    Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente. E’ composto dal Presidente, scelto tra le personalità più rappresentative della cultura meridionale, dal Vicepresidente e dalla Famiglia Dorso,  oggi nella persona della figlia di Guido Dorso, prof.ssa Elisa Dorso e successivamente da un suo erede.
  • Art. 7
    La carica di Consigliere è gratuita; ogni componente può essere rieletto.
    Se nel corso dell’esercizio viene a mancare anche per rinuncia un Amministratore, il Consiglio provvede alla
    sua sostituzione.
    L’Amministratore così nominato resta in carica sino alla prossima Assemblea di nomina.
    Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, l’intero Consiglio decade e il Presidente, anche se
    dimissionario, dovrà convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
  • La convocazione del Consiglio di Amministrazione è demandata al Presidente che notificherà ai membri luogo, data e ordine del giorno del Consiglio almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione sarà comunicato per lettera raccomandata o con altri mezzi ritenuti idonei dal Presidente.
    Lo stesso avviso potrà prevedere anche il luogo e la data di seconda convocazione per ipotesi la riunione finisse deserta in prima.
  • Le riunioni del Consiglio saranno tenute in Avellino o in altra località indicata con l’avviso di convocazione.
  • Art. 8
    Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere tenute con la partecipazione personale dei
    membri oppure in via telematica. In ambedue i casi, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito
    con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
    Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  • Art. 9
    Il Consiglio è investito di ogni potere per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.
    In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
    a. di stabilire le iniziative da assumere e promuovere per la migliore attuazione dello scopo sociale,
    richiedendo, se del caso, il parere o esaminando le eventuali proposte del Comitato scientifico;
    b. di adottare tutte le più opportune delibere per l’utilizzazione e conservazione del fondo di dotazione,
    determinando periodicamente la consistenza;
    c. di sottoporre annualmente all’Assemblea e al Comitato di Indirizzo il rendiconto economico e finanziario, accompagnati dalla
    relazione illustrativa;
    d. di accettare i contributi volontari offerti dagli associati, nonché lasciti, donazioni e liberalità di terzi.
  • LA PRESIDENZA
  • Art. 10
    Il Presidente dell’Associazione viene eletto a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglie
    tra i membri, mediante votazione.
    Il Consiglio designa pure un Vicepresidente, che sostituisce, in tutte le attività e poteri, il Presidente nel caso
    di assenza o impedimento di quest’ultimo.
    Il Presidente può conferire al Vicepresidente delega per lo svolgimento, in sua vece, di particolari attività.
  • Art. 11
    Spetta al Presidente o, in sua mancanza, al Vicepresidente, la rappresentanza legale dell’Associazione di
    fronte all’autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi con facoltà di conferire procure, deleghe e
    mandati anche a persone estranee all’Associazione.
  • Art. 12
    Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Indirizzo e l’Assemblea.
    E’ demandata al Presidente l’alta direzione e sorveglianza sull’attività dell’Associazione e sull’osservanza
    delle norme statutarie.
  • Al Presidente spetta in particolare:
  • a. di stabilire i criteri, le fasi di realizzazione e le direttive generali da seguire nell’esecuzione dei compiti statutari;
    b. di assumere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti rimessi alla competenza del Consiglio di
    Amministrazione e del Comitato di Indirizzo;
    c. di nominare e revocare i dipendenti, emanando ogni altro provvedimento relativo al personale
  • IL COMITATO DI INDIRIZZO
    Art. 13
    Il Comitato di Indirizzo è eletto dall’Assemblea dei Soci, è presieduto dal Presidente dell’Associazione, membro di diritto del Comitato. È composto – al momento della stesura del presente atto – dai soci fondatori: la Fondazione “Giangiacomo Feltrinelli” di Milano, nella persona del Presidente o di un suo delegato; la Regione Campania, nella persona del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato; il Comune di Avellino, nella persona del Sindaco o di un suo delegato; l’Amministrazione provinciale di Avellino, nella persona del Presidente della Giunta provinciale o di un suo delegato e dalla famiglia Dorso, oggi nella persona della figlia di Guido Dorso, prof.ssa Elisa Dorso e successivamente da un suo erede.
    Ha il compito di:
    a. partecipare alla seduta di approvazione, senza voto, del bilancio di esercizio e prendere visione della relazione di gestione già approvata dal Consiglio di Amministrazione;
    b. sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all’attività dell’Associazione;
    c. esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti che vengono sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione.
    Per l’operatività del Comitato di Indirizzo si applicano per analogia le norme sopra previste per il Consiglio di Amministrazione.
  • L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
  • Art. 14
    L’Assemblea dei soci è composta da tutte le persone fisiche e giuridiche che ne vengono a far parte secondo
    le modalità di cui agli articoli seguenti.
    Sono associati fondatori la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano, la Regione Campania,
    il Comune di Avellino, l’Amministrazione Provinciale di Avellino, la famiglia Dorso, rappresentata dalla
    prof.ssa Elisa Dorso e successivamente dai suoi eredi.
  • L’ASSEMBLEA
  • Art. 15
    La convocazione delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, è demandata al Presidente che notificherà agli
    Associati luogo, data e ordine del giorno dell’Assemblea almeno trenta giorni prima di quello fissato per
    l’adunanza. L’avviso di convocazione sarà comunicato per lettera raccomandata o con altri mezzi ritenuti
    idonei dal Presidente.
    Lo stesso avviso potrà prevedere anche il luogo e la data di seconda convocazione per ipotesi che
    l’Assemblea finisse deserta in prima.
    Le Assemblee saranno tenute in Avellino o in altra località indicata con l’avviso di convocazione.
    Sarà valida, anche senza convocazione, l’assemblea cui partecipino in proprio o per delega tutti gli Associati
    e alla quale intervenga la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo, fra cui il Presidente.
    L’Assemblea può essere convocata e svolgersi anche in via telematica.
  • Art. 16
    Hanno diritto ad intervenire all’assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota di
    associazione.
    Ciascun Associato potrà farsi rappresentare da altro Associato, conferendogli una delega scritta.
  • Art. 17
    Il pagamento della quota annua di associazione attribuisce ad ogni Associato il diritto ad un voto, qualunque
    sia il valore della quota, anche se l’Associato offre un contributo volontario, accettato dal Consiglio di
    Amministrazione.
  • Art. 18
    L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente.
    L’Assemblea designa un Segretario che sottoscrive, con il Presidente dell’Assemblea, il verbale delle
    deliberazioni.
  • Art. 19
    L’Assemblea ordinaria degli Associati deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il primo
    semestre per procedere alla nomina delle cariche sociali, per approvare il rendiconto economico e
    finanziario, nonché per deliberare su ogni altro argomento di carattere generale e di gestione ordinaria, posto
    all’ordine del giorno dalla Presidenza o dal Consiglio di Amministrazione.
  • Art. 20
    In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano
    presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che
    straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee
    hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza
    assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento
    dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.
  • Art. 21
    Solo l’Assemblea straordinaria potrà deliberare: la modifica dello scopo sociale, lo scioglimento anticipato o
    la proroga dell’Associazione, come ogni altra modifica dello statuto.
  • ASSOCIATI: AMMISSIONE-RECESSO-ESCLUSIONE
    QUOTE E CONTRIBUTI SOCIALI
  • Art. 22
    Possono essere associati persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, italiani, stranieri o
    internazionali.
    La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il trasferimento può avvenire solo a
    causa di morte.
  • Art. 23
    Sulla domanda di ammissione di nuovi Associati deciderà esclusivamente ed insindacabilmente, sentito il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione.
  • Art. 24
    Ogni Associato può recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per
    iscritto al Consiglio di Amministrazione.
  • Art. 25
    L’Assemblea può pronunciare, con i due terzi di voti dei suoi componenti, in ogni tempo, ed a suo
    insindacabile giudizio, l’esclusione di uno o più Associati, che svolgono attività in contrasto con gli scopi
    che l’Associazione si prefigge di raggiungere.
  • Art. 26
    Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere
    all’Associazione, e loro aventi causa, non hanno diritto al rimborso dei contributi versati, né hanno alcun
    diritto sul fondo di dotazione integrante il patrimonio dell’Associazione.
  • Art. 27
    La quota associativa annuale dovrà essere determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione e la
    responsabilità degli Associati, in quanto tali, è limitata al versamento annuale di detta quota.
    La quota di associazione deve essere conferita in denaro.
    La famiglia Dorso, oggi rappresentata da Elisa Dorso, e successivamente da un suo erede, è esentata dal
    versamento della quota associativa, avendo contribuito, con la donazione del Fondo Dorso, alla costituzione
    stessa dell’Associazione.
  • Art. 28
    Oltre alla quota obbligatoria, è consentito agli Associati di offrire – e riservato al Consiglio di
    Amministrazione di accettare – contributi annuali volontari.
    Detti contributi facoltativi potranno essere resi dagli Associati oltre che in denaro anche mediante
    conferimento di attività propria e di terzi, assunzione di obblighi o concessione di beni anche in godimento
    che il Consiglio di Amministrazione – a suo discrezionale giudizio – accetti.
  • QUESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
  • Art. 29
    Le entrate e il Patrimonio dell’Associazione sono costituiti:
    – dalle quote obbligatorie di associazione;
    – dai contributi volontari degli Associati accettati dal Consiglio;
    – dai proventi derivanti da attività istituzionali e da ricerche o progetti realizzati;
    – dai lasciti, donazione o liberalità disposti dai terzi ed accettati dall’Associazione;
    – dal Fondo di Dotazione.
  • Art. 30
    Il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario
    distintamente considerato e composto sia di beni di compendio del fondo di dotazione di proprietà
    dell’Associazione sia dei beni concessi in uso o godimento da Associati o da terzi.
  • Art. 31
    Il rendiconto economico e finanziario, accompagnati dalla relazione annuale del Consiglio, dovranno essere
    sottoposti all’Assemblea e al Comitato di Indirizzo, per l’esame e l’approvazione, entro il primo semestre dell’anno successivo.
    ORGANI CONSULTIVI E AUSILIARI
  • Art. 32
    Il Consiglio di Amministrazione può nominare ai fini del migliore svolgimento dell’attività scientifica e
    culturale del “Centro” un Comitato scientifico. Del Comitato scientifico fanno parte i componenti del
    Consiglio di Amministrazione.
    Il Consiglio, nella deliberazione relativa, fisserà i compiti e la durata del Comitato e designerà l’eventuale
    Direttore.
  • Art. 33
    Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Segretario del Centro, il quale tra l’altro terrà il libro dei
    verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed, eventualmente, quello delle
    Assemblee dell’Associazione.
  • Art. 34
    Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può nominare un tesoriere, il quale terrà il libro delle entrate e delle
    spese e quello del patrimonio del Centro.
  • Art. 35
    Il Presidente provvede, secondo le indicazioni del Consiglio, ad assegnare i rispettivi compiti agli organi
    ausiliari, precisando ogni modalità relativa alla tenuta dei libri, alla percezione delle entrate e al pagamento
    delle spese.
  • Art. 36
    L’Associazione può essere controllata da un sindaco unico, nominato dall’Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
    SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
  • Art. 37
    Intervenendo lo scioglimento dell’Associazione anche anticipata rispetto al termine di scadenza, l’eventuale
    liquidazione sarà rimessa al Consiglio di Amministrazione.
    Lo scioglimento importa l’automatica cessazione di tutti i diritti di godimento attribuiti all’Associazione e
    l’immediata devoluzione alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano di tutte le collezioni (libri e
    documenti), archivi e documentazione varia pervenuti nel tempo al Centro o ad altra Associazione con
    finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della
    Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
    La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, con patto espresso, accetta e si impegna ad istituire presso di sé
    apposito “fondo” con l’indicazione di provenienza.
  • Art. 38
    Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del
    Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti